Disciplina delle intercettazioni: tutto ciò che devi sapere
La disciplina delle intercettazioni è un argomento di grande attualità, soprattutto dopo le modifiche del 2020. Avvocati, giudici, investigatori privati e organi di Polizia devono confrontarsi ogni giorno con l'applicazione della normativa, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e di privati cittadini, quando siano in corso delle indagini.
Tuttavia, alcuni punti della legge di riferimento risultano ancora poco chiari per la stragrande maggioranza dei non addetti ai lavori. Se anche tu fai parte di questo nutrito gruppo, ti invitiamo a proseguire nella lettura.
Indice dei contenuti
Intercettazione: che cos'è?
Per dare una definizione corretta, dobbiamo prendere come riferimento l'articolo 266 del Codice Penale. La fonte fa riferimento a captazioni, effettuate tramite registrazioni audio di dialoghi e telefonate, oppure rilevamento di conversazioni mediante altre forme di comunicazione tra persone (e-mail, chat su siti web, applicazioni di messaggistica istantanea, etc...).
Il tutto avviene, ovviamente, all'insaputa del soggetto su cui vigilare. Un tempo, tali rilevazioni erano effettuate per mezzo di micro-spie. Abitazione, posto di lavoro, automobile erano solo alcuni esempi di luoghi da monitorare in maniera costante, in caso di fondati sospetti e in presenza di una regolare autorizzazione.
Oggi, invece, tale metodo sta facendo spazio ai captatori informatici e ambientali. Questi ultimi permettono di ottenere informazioni per attivazione di un trojan horse (praticamente un virus), all'interno di un dispositivo munito di connessione da remoto.
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Le conversazioni registrate da una persona estranea ai fatti sono intercettazioni?
La risposta è negativa, anche nel caso in cui ciò avvenisse all'insaputa degli indagati. In questo caso, la registrazione si configura come prova documentale acquisibile e non come intercettazione.
Il motivo di una tale differenza risiede nel decadimento della segretezza del colloquio tra due o più persone coinvolte in un reato, pertanto segue un iter differente per l'approvazione e la conservazione. Quanto appena affermato vale sia per le conversazioni telefoniche sia per quelle de visu.
Legge e intercettazioni: le fonti del diritto
Le norme che disciplinano la materia hanno subito delle modifiche negli ultimi 5 anni, raggiungendo l'attuale regolamentazione nel 2020.
A titolo esemplificativo, ricordiamo le seguenti:
- Decreto Legislativo 116 del 13 luglio 2017 (meglio conosciuto come Legge Orlando)
- Decreto Legge 161 del 30 dicembre 2019
- Legge 7 del 28 febbraio 2020.
Il D.L. 161/2019, convertito in legge nel 2020 e valido per i procedimenti iscritti dal 1° maggio dello stesso anno, contiene delle modifiche al D.Lgs. 116/2017.
L'iter da seguire per le intercettazioni
Le fonti descrivono chiaramente la prassi per attuare la procedura.
A farne richiesta è il Pubblico Ministero (PM) al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che darà la propria autorizzazione mediante un decreto contenente le motivazioni.
In casi di estrema urgenza o per fatti particolarmente gravi, il PM ha facoltà di dare il via alle intercettazioni sui dispositivi degli indagati, sempre tramite decreto. Quest'ultimo, comunque, necessita di una successiva convalida da parte del GIP.
Se la conferma attesa dal giudice non arriva entro i termini prestabiliti, il decreto del PM viene invalidato. I materiali raccolti, quindi, sono inutilizzabili ai fini delle indagini, anche quando potrebbero portare a una svolta decisiva.
Una volta concluso l'iter, i dati pertinenti vengono selezionati e trascritti nei registri, mentre per le informazioni non riguardanti l'inchiesta è prevista la distruzione, in presenza dei rappresentanti legali.
Quando è possibile autorizzare un'intercettazione?
Partiamo da un'importante premessa: non sempre giudici e PM sono tenuti a ricorrere alla captazione di dati. Esistono dei requisiti di legge che ne disciplinano l'autorizzazione, in particolare per i reati o i delitti nelle seguenti casistiche:
- commessi intenzionalmente (con dolo)
- connessi a traffico di esplosivi, armi e spaccio di droghe
- contro le Pubbliche Amministrazioni (comprese le figure appartenenti alla categoria)
- con pena massima prevista superiore a 5 anni di reclusione
- correlati alla pedopornografia
- riconducibili a molestie telefoniche, stalking, abuso di price sensitive (informazioni privilegiate), minacce, ingiurie, usura.
In assenza di tali requisiti, non è possibile pretendere l'applicazione della procedura su terzi né, al contrario, permettere controlli sui dispositivi.
Regolamenti sulle intercettazioni: novità e divieti
Le ultime modifiche alle fonti risalgono al già citato D.L. 161/2019, poi convertito nella Legge 7/2000.
Vediamo quali sono i cambiamenti avvenuti da quel momento in poi:
- è vietata la pubblicazione di intercettazioni che non fanno parte del procedimento penale
- è permesso l'utilizzo di captatori ambientali
- la procedura è estesa ai reati di associazione mafiosa o che, non configurandosi come tali, prevedano l'utilizzo di metodi propri di tali organizzazioni
- il PM può richiedere l'autorizzazione per l'intercettazione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nelle PA.
Il tutto deve avvenire in ottemperanza all'articolo 15 della Costituzione Italiana, che sancisce l'inviolabilità della privacy.
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