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Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile

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| Phersei | Investigazioni Private

Nei casi in cui un matrimonio volge al termine si giunge alla decisione di procedere con la separazione o il divorzio, e inevitabilmente si pone il problema di corrispondere al coniuge un assegno di mantenimento. Innanzitutto, è necessario precisare la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, due espressioni che a primo impatto possono richiamare alla mente lo stesso concetto, ma in realtà si tratta di due istituti differenti.  

Differenza tra assegno di mantenimento e di divorzio

Si parla di assegno di mantenimento in caso di separazione legale per indicare una somma che il giudice impone di pagare a uno dei due coniugi al fine di mantenere economicamente l’altro. Nella determinazione dell’assegno il giudice prende in considerazione alcuni elementi tra cui la disparità economica dei redditi dei coniugi, la mancanza di addebito della separazione al coniuge beneficiario e la sussistenza, per il coniuge obbligato, di risorse sufficienti a garantire il mantenimento. Nei casi di infedeltà coniugale e tradimento dimostrato, la separazione viene addebitata al coniuge infedele.

L’assegno divorzile, al contrario, viene corrisposto in caso di divorzio, quindi quando il vincolo matrimoniale è venuto meno in via definitiva. In questo caso specifico il giudice tiene conto della situazione in cui versa il coniuge beneficiario, il quale deve dimostrare di non possedere mezzi per il proprio sostentamento e di essere oggettivamente nella condizione di non poterseli procurare.  

 

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Variazioni normative nella determinazione dell’assegno divorzile

Tuttavia la sentenza 11507 del 10 maggio 2017 ha introdotto un cambiamento significativo nell’assegnazione del mantenimento del coniuge. In particolare la sentenza “Grilli” stabilisce che nel corrispondere l’assegno divorzile è necessario adottare il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e NON il tenore di vita di cui godeva il coniuge durante il matrimonio.

In caso di divorzio, infatti, l’assegno ha lo scopo di garantire l’indipendenza economica o per meglio dire, l’autosufficienza, quindi nel caso in cui il coniuge possa mantenersi da solo o non vi provvede anche nel caso in cui abbia la possibilità, non ha più diritto al mantenimento. Una sentenza che introduce una vera rivoluzione nel diritto di famiglia e in particolare nella determinazione dell’assegno di divorzio, dal momento che, come pronunciato dalla Cassazione, è necessario:

Superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perché è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

In questo contesto assume un ruolo rilevante l’aiuto garantito dai servizi di un’agenzia investigativa, la quale può intervenire in maniera incisiva per individuare l’effettivo stato di necessità del coniuge beneficiario dell’assegno ed eventualmente consentire al cliente di richiedere una variazione dell’assegno.  

 

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