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Il GPS nelle investigazioni: quando è legale utilizzarlo?

GPS auto nelle investigazioni
| Luca Lampis | Investigazioni Private

Nel campo delle investigazioni, l’utilizzo del GPS è legittimato da quanto stabilito all’interno del DM 269/10. Tuttavia, è opportuno precisare sin da subito che i dati raccolti non hanno alcun valore come prova in sede di giudizio.

Che cos’è il GPS?

Per GPS (acronimo di Global Positioning System), si intende il localizzatore satellitare, strumento al giorno d’oggi di fondamentale importanza nel ramo delle investigazioni. Il suo scopo, infatti, consiste nell’agevolare i compiti degli investigatori durante i pedinamenti.

Questo dispositivo permette di conoscere il luogo in cui si trova, ad esempio, il veicolo del soggetto sotto indagine. L’installazione del localizzatore viene in genere effettuata all’interno dell’automobile dell’individuo indagato. In questo modo, chi conduce le indagini ha la possibilità di venire a conoscenza dei suoi reali spostamenti.

Si parta sempre dall’assunto che pedinare una persona non costituisce alcun reato. Quest’azione può farla chiunque, anche chi non è un investigatore privato. L’importante, però, è che non sia ripetitiva. Inoltre, l’impiego del GPS viene considerato legittimo.

GPS e investigazioni: cosa occorre sapere?

Ai sensi di quanto indicato all’interno del DM n.269 del 1° dicembre 2010, viene stabilito nell’articolo 5, comma 2 che è possibile utilizzare il GPS nei seguenti casi:

Tra le altre cose, tutti i soggetti autorizzati possono svolgere anche attività di osservazione sia di tipo statico sia di natura dinamica, come ad esempio i pedinamenti, avvalendosi anche di dispositivi elettronici.

La questione della violazione della privacy

In diverse occasioni, il ricorso al GPS nel campo delle investigazioni è finito nell’occhio del ciclone: la Corte di Cassazione, infatti, evidenziava possibili violazioni in materia di privacy. Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto ogni ricorso: questo vuol dire che l’uso del GPS è stato legittimato dai giudici, perché, da un lato, non implica alcuna violazione del domicilio di terzi e, dall’altro, non interferisce in alcun modo con il diritto alla riservatezza nell’ambito delle comunicazioni.

Differenze tra GPS e microspie per le intercettazioni

Se il GPS non necessita dell’autorizzazione del giudice per poter essere impiegato nel ramo delle intercettazioni, le microspie invece sì. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione del giudice è imprescindibile

Conclusioni

Tirando le somme, l’impiego del GPS non viola in alcun modo la privacy altrui, nel momento in cui si compiono delle indagini o quando si effettuano investigazioni. Tuttavia, i dati pervenuti nel corso di un pedinamento elettronico non hanno alcun valore come prova in sede di giudizio.

Avere una conoscenza relativa alla posizione della vettura del soggetto indagato, non vuol dire necessariamente sapere dove si trova fisicamente il suo proprietario. Tutte le informazioni raccolte dal GPS, di conseguenza, andranno integrate con prove ulteriori, come fotografie o filmati, in modo da produrre un dossier informativo valido in Tribunale. A raccoglierle potrà essere l’investigatore o il suo staff durante il pedinamento.

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